• Contratti di Locazione ad uso abitativo

    La locazione di immobili ad uso abitativo consiste nel contratto avente ad oggetto immobili che siano locati allo scopo di essere abitati dal conduttore o dalla sua famiglia. Le locazioni ad uso abitativo sono regolate dalla legge n. 431/1998 e, nelle parti non abrogate, dalla legge 392/1978, nonché dalle disposizioni generali del Codice Civile agli artt. 1571 e ss. Il contratto di locazione ad uso abitativo deve avere la forma scritta a pena..
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  • Contratti di Locazione ad uso non abitativo

    La locazione di immobili ad uso non abitativo consiste nel contratto avente ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico o all’esercizio abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La locazione di immobili ad uso non abitativo (c.d. uso commerciale) è regolata dalla legge 25 luglio 1978, n. 392 e dalle norme generali sulla locazione previste dal Codice..
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  • Sfratti per morosità e finita locazione

    In materia locatizia, uno dei problemi più frequenti è quello del recupero della disponibilità dell’immobile, sia nel caso in cui il conduttore non lo rilasci spontaneamente alla scadenza del contratto, sia nel caso in cui il conduttore risulti inadempiente nel pagamento dei canoni concordati. Le procedure di convalida di sfratto possono essere utilizzate esclusivamente per ottenere il rilascio di un bene immobile il cui godimento..
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