Cancellazioni e Rimborsi
Se il tuo volo ha subito un ritardo, è stato cancellato o ti è stato negato l’imbarco per overbooking, puoi richiedere un rimborso ed una compensazione pecuniaria per il danno subito.
I diritti dei passeggeri aerei sono stati significativamente rafforzati dal Regolamento CE n. 261/2004 che ha istituto regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Tale regolamento si applica:
- Se il volo avviene all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE;
- Se il volo arriva nell’UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE;
- Se il tuo volo parte dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE.
Il Regolamento CE 261/2004 si applica quindi a tutti i voli, siano essi di linea o “charter”, ancorché inclusi in pacchetti turistici “tutto compreso”.
A prescindere dall’eventualità che si verifichi un disservizio, l’art. 14 del Reg. CE 261/2004 stabilisce che ogni compagnia aerea con la quale si sia stipulato un contratto di trasporto abbia l’obbligo di:
- Affliggere, nell’area in cui si effettua il check-in e sul proprio sito internet, un avviso mediante il quale informi i viaggiatori della possibilità di richiedere agli operatori presenti al banco di accettazione o alla porta d’imbarco, il testo che enumera i diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo, ritardo superiore alle 3 ore o negato imbarco;
- In caso di cancellazione o negato imbarco: a) consegnare a tutti i passeggeri interessati un avviso scritto, contenente tutte le informazioni in merito alla compensazione pecuniaria ed all’assistenza di cui hanno diritto; b) informare i passeggeri, ad intervalli di 30 minuti, sulle reali cause che determinano il disservizio;
- Indicare ai viaggiatori la compagnia che effettuerà il volo, nel caso in cui questa sia diversa da quella con cui è stato acquistato il biglietto o effettuata la prenotazione.
A tali obblighi di informazione, si aggiungono degli specifici obblighi di assistenza in favore dei passeggeri, disciplinati dall’art. 9 del Regolamento CE n. 261/2004, in virtù dei quali la compagnia aerea deve fornire gratuitamente ai viaggiatori:
- Pasti e bevande in relazione ai tempi di attesa;
- Due chiamate telefoniche, messaggi, fax o posta elettronica;
- La sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti;
- Il trasporto tra l’aeroporto e l’albergo.
Inoltre, a norma dell’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, i passeggeri di voli cancellati, ritardati o a cui sia stato negato l’imbarco hanno diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:
- 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
- 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
- 600,00 € per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto.
Tale obbligo di compensazione pecuniaria non osta di per sé a che i passeggeri coinvolti, qualora il medesimo ritardo causi loro anche danni individuali che diano diritto ad indennizzo, possano comunque intentare le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno su base individuale alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal del 1999, ratificata in Italia con la Legge n. 12 del 30 aprile 2004.