Mantenimento dei figli
Ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento, nel nostro ordinamento è data rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi.
Nel caso in cui, invece, i coniugi non trovino alcun accordo, sarà il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, attraverso un criterio che tiene conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della permanenza presso ciascun genitore, della situazione reddituale dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’obbligo di assistenza materiale dei genitori nei confronti dei figli perdura fin tanto che questi ultimi, non siano economicamente indipendenti ed autosufficienti. Il mantenimento dei figli quindi si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa solo quando questi siano in grado di occuparsi autonomamente del proprio sostentamento, grazie ad un lavoro adeguato alle proprie capacità ed alle proprie prospettive di crescita professionale.
Tuttavia, l’obbligo di mantenimento decade nel caso in cui il figlio maggiorenne sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo e, in maniera del tutto volontaria o per colpe allo stesso imputabili, non abbia saputo o voluto ottenere una definitiva indipendenza economica.