Danno perdita parentale
Altra forma particolare di danno non patrimoniale è rappresentata dal danno che deriva ai parenti più stretti per la perdita di una persona cara.Si pensi all’ipotesi di una persona che muore in un incidente stradale ed al dolore ed alla perdita che questo fatto genera per il coniuge e per i figli.
In questo caso il danno viene liquidato facendo riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che individuano delle somme minime e massime per ciascun parente stretto.
Ci si è chiesti se gli eredi possano pretendere di ottenere le somme che sarebbero spettate al caro estinto a titolo di risarcimento del danno biologico da perdita della vita.
Su questo punto occorre fare alcune distinzioni.
Nell’ipotesi in cui il decesso sia contestuale alle lesioni, oppure nel caso in cui tra le lesioni ed il decesso non trascorra un lasso di tempo tale per cui il ferito sia in grado di rendersi conto di essere sul punto di morire, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno da morte non faccia in tempo ad entrare nel patrimonio del soggetto defunto e pertanto gli eredi non possono vantare alcuna pretesa.
Gli eredi quindi potranno unicamente pretendere, in via diretta, il risarcimento del danno da perdita di persona cara.
La soluzione è invece differente nell’ipotesi in cui tra le lesioni che condurranno alla morte ed il decesso trascorra un lasso di tempo nel quale il ferito si renda conto delle sue condizioni e dell’avvicinarsi della morte.
In questo caso si parla di danno tanatologico o di danno catastrofale per indicare il danno che il soggetto, che non è ancora deceduto, patisce in quello specifico, per quanto breve, momento terminale della sua vita.
Il diritto al risarcimento di tale tipologia di danno entra invece nel patrimonio del defunto e gli eredi potranno pretendere di ottenere le relative somme.