Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla salute, alla vita di relazione, all’onore, oppure al dolore che segue alla perdita di una persona cara.
La possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è disciplinata dall’art. 2059 c.c. che è oggi interpretato nel senso di consentire il risarcimento dei soli pregiudizi che seguono alla lesione di una posizione riguardante la persona e che trova un riconoscimento nella Costituzione.
Ad esempio, in caso di lesioni fisiche che hanno comportato per la vittima una lesione seria all’apparato genitale, è stato ritenuto non soltanto risarcibile il danno che consiste nella lesione dell’integrità fisica, ma anche il danno che deriva dall’impossibilità di potere avere successivamente una normale vita sessuale, che è stata riconosciuta come un diritto rientrante tra quei valori riguardanti la persona e tutelati dall’art. 2 della Costituzione.
Il danno non patrimoniale consiste in:
-danno biologico: è il danno alla salute, si pensi ad esempio al danno derivante dalla perdita di mobilità di un arto. La determinazione del danno biologico viene effettuata sulla base di apposite tabelle che, in attesa dell’adozione di un criterio unico nazionale, sono quelle del Tribunale di Milano o di Roma.
-danno morale: coincide con il dolore e con le sofferenze subite da una persona in conseguenza del fatto illecito altrui, sia esso doloso o colposo. E’ la sofferenza psicologica che il danneggiato è costretto a patire in conseguenza del fatto illecito. E’ dovuto quindi solo in conseguenza di comportamenti, anche non volontari, costituenti reato, come ad esempio nel caso del delitto di lesioni colpose.
-danno esistenziale: è lo sconvolgimento nella vita quotidiana determinato dal fatto illecito altrui. In pratica è il danno che consegue all’alterazione della personalità del danneggiato e del suo modo di rapportarsi con gli altri che non consente alla vittima di portare avanti delle attività e delle abitudini che avevano caratterizzato il suo precedente stile di vita.
Tuttavia, questa suddivisione del danno non patrimoniale è stata abbandonata a seguito di una serie di pronunce della Cassazione che ha ormai chiarito che il danno non patrimoniale è una categoria unica ed indivisibile e che i profili che in precedenza venivano utilizzati per effettuare questa distinzione hanno la sola funzione di individuare dei parametri per la quantificazione del danno non patrimoniale a patto che incidano su beni della vita che sono riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.