Assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente nel versamento di una somma di denaro al coniuge economicamente più debole. La separazione personale dei coniugi infatti, sia essa consensuale o giudiziale, non fa venir meno il vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi in costanza di matrimonio, pertanto, il coniuge che non disponga di adeguati redditi propri, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
I presupposti per ottenere il mantenimento sono dunque la mancanza da parte del beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi e la non addebitabilità della separazione in capo al coniuge richiedente il mantenimento. Tuttavia l’eventuale pronuncia di addebito non impedirà a quest’ultimo, ricorrendone i presupposti di legge, di godere del diritto agli alimenti nei confronti dell’altro coniuge.
Vale a dire che l’assegno alimentare dovrà comunque essere versato a prescindere dalla responsabilità in ordine alla separazione, stante la differente funzione degli alimenti rispetto a quella dell’assegno di mantenimento Infatti mentre l’assegno di mantenimento persegue lo scopo di garantire, al coniuge che ne beneficia, il godimento e la conservazione delle medesime condizioni economiche esistenti durante il matrimonio, l’assegno alimentare viene riconosciuto invece al fine di garantire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari e sufficienti, per far fronte alle esigenze economiche legate al soddisfacimento dei propri bisogni primari.
Il diritto agli alimenti presuppone quindi l’acclarata impossibilità da parte del coniuge interessato, di poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico in quanto sprovvisto di un reddito personale. Nella separazione consensuale sarà compito dei coniugi, con la consulenza di un avvocato, stabilire tra i vari punti dell’accordo, anche l’ammontare dell’importo dovuto per il mantenimento.
Nella separazione giudiziale invece, ai fini della determinazione dell’entità dell’assegno di mantenimento, il giudice dovrà accertare il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Il giudice dunque verificherà se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente, possano consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e, in caso di esito negativo, procederà alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Laddove sussista uno squilibrio economico tra i due coniugi, il giudice determinerà l’importo dell’assegno cercando di equilibrare la situazione di disparità.